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Categoria: Unione
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Unione dei Comuni della Valle Ustica

(Provincia di Roma)

Titolo 1°

Principi Fondamentali

Art. 1

Istituzione

 

  1. Il presente Statuto, approvato dai Consigli Comunali di Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine e Vicovaro, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell’Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni della Valle Ustica”.
  2. L’ambito territoriale dell’Unione coincide, di norma, con quello dei comuni che la costituiscono.
  3. I comuni aderenti s’impegnano, per le funzioni e i servizi qui di seguito indicati, a non appartenere contemporaneamente  ad altra unione.

Art. 2

Finalità

  1. L’unione persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
  2. L’Unione costituisce, ai sensi del nuovo Testo Unico, l’ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, sia quelli di cui al presente Statuto, che quelli conferiti con leggi dello Stato e della Regione.
  3. E’ compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione dell’azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, al fine di raggiungere una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell’intero territorio, mantenendo in capo ai singoli comuni la competenza all’esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.

Art. 3

Obiettivi prioritari

1) Sono obiettivi prioritari dell’Unione:

  1. Promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei comuni dell’Unione, favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture e servizi d’interesse generale. A tal fine l’Unione promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente naturale e della salute dei cittadini;
  2. Favorire la qualità della vita della popolazione per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo e armonico sviluppo della persona;
  3. Armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l’equo utilizzo delle risorse;
  4. Valorizzare il patrimonio storico-artistico e le tradizioni economiche e socio-culturali dei comuni dell’Unione, con particolare riferimento ai prodotti tipici locali;
  5. Esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali.

Art. 4

Principi e criteri generali dell’azione amministrativa

  1. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi.
  2. In particolare, l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti Pubblici operanti sul territorio; informa e impronta i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri Enti Pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l’apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell’attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione delle tariffe, delle imposte e delle tasse.

Art. 5

Sede, stemma e gonfalone

  1. La sede dell’Unione è situata nel Comune di Vicovaro (RM) – via delle scuole 1 - I suoi Organi e uffici possono riunirsi ed essere situati in località diverse, purché ricomprese nell’ambito territoriale dell’Unione.
  2. L’Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
  3. La riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 6

Durata dell’Unione

  1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 7

Recesso di un comune e scioglimento dell’Unione

  1. Ogni comune partecipante all’Unione può recedere, unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
  2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno e ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo.
  3. Lo scioglimento dell’Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. In tal caso, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all’ente soppresso.
  4. Nell’assumere rapporti obbligati verso terzi, gli Organi dell’Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all’evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
  5. I termini di cui ai commi due e tre debbono in ogni caso consentire la possibilità dell’iscrizione al bilancio, dei singoli comuni, degli stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi riassunti nonché consentire il rispetto dei termini di legge per l’adozione delle deliberazioni delle tariffe e aliquote d’imposta e comunque di quanto previsto dal nuovo Testo Unico in materia di enti locali.

Titolo 2°

Competenze dell’Unione

Art. 8

Oggetto

  1. I comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, dei servizi pubblici locali.
  2. E’ attribuito all’Unione, in via di primo trasferimento, l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

-          Servizio sicurezza e protezione civile;

-     Coordinamento nei settori di sicurezza del lavoro e della protezione civile;

-          Polizia municipale;

-          Servizi sociali;

-          Trasporto locale;

-          Servizi scolastici;

-          Servizi cimiteriali;

-          Servizi ragioneria, retribuzione, formazione e aggiornamento del personale;

-          Contrattazione decentrata;

-          Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;

-          Gestione di appalti di servizi, forniture e opere pubbliche di interesse congiunto di più comuni e/o dell’Unione;

-          Informatizzazione;

-          Servizi ambientali;

-          Servizi anagrafici;

-          Servizi turistici;

-          Servizi culturali;

-          Servizi bibliotecari;

-          Illuminazione pubblica;

-          Consulenza giuridica;

-          Servizio Tecnico, (Pianificazione territoriale PRG intercomunale, PR dei centri storici);

-          Servizi imposte e tributi;

-          Sportello unico per le attività produttive;

-          Catasto;

-         Commissione di vigilanza per lo spettacolo.

  1. L’individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell’Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni.
  2. I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 e al successivo Art. 9 sono adottati previa deliberazione delle singole giunte comunali.
  3. La gestione dei servizi sopra elencati sarà determinata da appositi regolamenti attuativi.

Art. 9

Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all’Unione

  1. Il trasferimento di ulteriori competenze all’Unione è deliberato dai consigli comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, entro il mese di settembre e ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo. Con lo stesso atto, i comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.
  2. In ogni caso il trasferimento delle ulteriori competenze deve essere fissato in modo da consentire all’unione stessa e ai  singoli comuni il rispetto dei principi di cui al comma 5° dell’Art. 7 per ciò che attiene ai rispettivi bilanci e tariffazioni.

Titolo 3°

Organi di Governo

Capo 1°

Organi dell’Unione

 

Art. 10

Organi

  1. Sono Organi di governo dell’Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta così denominati: “Consiglio dell’Unione”, “Presidente dell’Unione” e “La Giunta dell’Unione”.
  2. Assumono la qualità di Organi di Gestione i dipendenti ai quali siano attribuite le funzioni di direzione.

Capo 2°

IL Consiglio dell’Unione 

 

Art. 11

Composizione e organizzazione interna

  1. Il Consiglio dell’Unione è composto da un numero di consiglieri stabilito in complessivi 15, compreso il presidente di turno dell’Unione.
  2. Ciascun Consiglio Comunale nomina al proprio interno 3 membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze , i Sindaci dei comuni dell’Unione sono membri di diritto.
  3. Il Consiglio dell’Unione adotta un proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  4. Assume le funzioni di “Presidente del Consiglio dell’Unione” il Sindaco che, mediante il metodo della rotazione, riveste l’incarico di Presidente dell’Unione.

Art. 12

Competenze

  1. Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.
  2. Il programma politico-amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell’Ente, presentato dal Presidente dell’Unione e approvato dal Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo e sulla base del quale il Presidente e la Giunta dell’Unione impostano la propria attività.
  3. Il Presidente e la Giunta dell’Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori d’attività, anche sulla base di indicatori che consentono di valutare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 2.
  4. Il Consiglio disciplina, con propri regolamenti, adottati su proposta della Giunta, l’organizzazione dell’Ente, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate e i rapporti, anche finanziari, fra questo e i comuni associati.
  5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni e società nelle quali l’Unione subentra ai comuni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell’Unione presso enti, aziende, istituzioni e società ad esso espressamente riservata dalla legge.
  6. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

Art 13

Diritti e doveri dei consiglieri

  1. I consiglieri rappresentano l’intera comunità dell’Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
  2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 14

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

  1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
  2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
  3. La decadenza e le dimissioni del consigliere comunale nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale d’appartenenza, determinano la decadenza della carica di consigliere appena divenute efficaci.
  4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell’Unione.
  5. Qualunque componente degli Organi dell’Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione, confluisce, in seno al proprio Consiglio Comunale, in un gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio Comunale con altro componente.

Capo 3°

Presidente e Giunta dell’Unione

 

Art. 15

Elezione del Presidente

  1. La Giunta, nel corso della sua prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del comune con popolazione maggiore, elegge il Presidente dell’Unione tra i Sindaci dei comuni che la costituiscono, stabilendo, contestualmente, l’ordine di rotazione.
  2. Il Presidente dura in carica un anno. Può essere rieletto purché questo avvenga nel rispetto dell’ordine di rotazione stabilito.

Art. 16

Composizione della Giunta

  1. La Giunta è composta dai sindaci dei comuni che costituiscono l’Unione.

Art. 17

Il Presidente

  1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell’Unione. Sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, programmi d’attuazione e i loro risultati.
  2. Il Presidente presiede, di diritto, il Consiglio dell’Unione.

Art. 18

Il Vice Presidente

  1. In caso di assenza e/o d’impedimento, le funzioni del Presidente dell’Unione vengono espletate dal Vice Presidente.
  2. La funzione di Vice Presidente è esercitata dal Sindaco al quale l’anno successivo, sulla base dell’ordine di rotazione stabilito dal Consiglio, spetterà l’elezione a Presidente dell’Unione.
  3. In caso di assenza o impedimento temporale del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Sindaco più anziano d’età.

Art. 19

La Giunta

  1. La Giunta, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio, collabora con il Presidente nell’amministrazione complessiva dell’Ente. Inoltre, svolge una funzione propositiva nei confronti del Consiglio a cui riferisce annualmente della propria attività.
  2. La Giunta adotta collegialmente gli atti di rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.

Art. 20

Dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente.

  1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto, contestualmente, alla Giunta e al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
  2. Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell’Unione e del Consiglio.
  3. Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell’Unione determina la cessazione dell’incarico di Presidente del Consiglio.

Art. 21

Normativa applicabile

  1. Ove compatibili, si applicano agli Organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

Titolo 4°

Organizzazione amministrativa

 

Art. 22

Principi generali

  1. L’organizzazione degli uffici deve assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L’ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
  2. L’Unione si avvale degli uffici dei comuni partecipanti, e può disporre di uffici propri su proposta deliberativa unanime delle giunte dei comuni aderenti , nel rispetto di quanto stabilito dall’Art. 25.

Art. 23

Principi in materia di gestione del personale

  1. L’Unione provvede alla formazione e alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
  2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici e inserito nella struttura dell’Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 24

Principi di collaborazione

  1. L’Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
  2. La Giunta dell’Unione può proporre ai competetenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L’Unione e i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio.
  3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un' apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell’Unione quanto degli stessi Comuni.
  4. L’Unione adotta iniziative dirette ad assimilare e unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i comuni partecipanti

Art. 25

Principi in materia di servizi pubblici locali

  1. L’Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui ha la titolarità nelle forme previste dalla legge.
  2. L’Unione non può dimettere l’esercizio pubblico locale che abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
  3. In caso di fusione, recesso o scioglimento dell’Unione, si applicano le loro disposizioni di cui all’Art. 5 del presente Statuto.

Art. 26

Direzione dell’organizzazione

  1. Il Presidente dell’Unione, previo parere favorevole della Giunta , può nominare un direttore fuori dalla dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
  2. Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l’Unione sono stabilite dal regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
  3. Il Presidente può attribuire la funzione di direttore al segretario dell’Unione.

Art. 27

Segretario dell’Unione

  1. Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti.
  2. Nel caso in cui sia nominato fra i segretari dei comuni che aderiscono all’Unione, può essere stipulata un’ apposita convenzione tra L’Unione e il Comune interessato dal provvedimento.
  3. Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge e dai regolamenti.

Titolo 5°

Istituti di partecipazione

 

Art. 28

Principi della partecipazione

  1. L’Unione dei Comuni della Valle Ustica garantisce ai cittadini e ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
  2. L’Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali, delle associazioni e di tutti coloro che sono titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell’indirizzo, dell’attuazione e del controllo delle attività poste in essere dagli organi di governo dell’Unione.
  3. L’Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l’accesso all’informazione e agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività.
  4. Le modalità della partecipazione e dell’accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

Titolo 6°

Finanza e contabilità

 

Art. 29

Finanze dell’Unione

  1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
  2. L’Unione ha competenza sugli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
  3. Il Presidente dell’Unione cura di presentare richiesta per l’accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art. 30

Bilancio e programmazione finanziaria

  1. L’Unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina se necessario e opportuno al fine di assicurarsi la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l’anno successivo. A tal fine i Comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell’approvazione del bilancio dell’Unione.
  2. Il bilancio è corredato di una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

Art. 31

Ordinamento contabile e servizio finanziario

  1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste dal bilanci, sono disciplinati dalla legge  e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.

Art. 32

Revisione economica e finanziaria

  1. Il Consiglio dell’Unione elegge, ai sensi di legge, l’organo di revisione che, nell’espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell’Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

Art. 33

Affidamento del servizio di tesoreria

  1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è affidato, mediante estensione dell’affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei comuni che attualmente costituiscono l’Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette amministrazioni.

Titolo 7°

Norme transitorie e finali

 

Capo 1°

Norme transitorie

 

Art.34

Segretario dell’Unione

  1. In via transitoria le funzioni di Segretario dell’Unione sono svolte dal Dott. Guido Mazzocco Segretario titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Licenza e Percile . 

Art. 35

Atti regolamentari 

  1. Ove necessario, fino all’approvazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i comuni che costituiscono l’Unione.
  2. Fino all’adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell’Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento del Comune di Licenza .

 

Capo 2°

Norme finali

 

Art. 36

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

  1. Il trasferimento di funzioni comunali all’Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l’inefficacia delle disposizioni comunali dettate in materia. Tali effetti si producono nel momento in cui divengono esecutivi i provvedimenti dell’Unione deputati a surrogare quelli dei singoli comuni aderenti.

Art. 37

Proposte di modifica dello Statuto

  1. Le proposte di modifica dello Statuto, deliberate dal Consiglio dell’Unione, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art. 38

Norma finanziaria

  1. In sede di prima applicazione e fino all’approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell’Unione un fondo per le spese di primo funzionamento e impianto, la cui entità è fissata nel massimo in lire due milioni ( pari ad euro 1032,91 ) a Comune. Successivamente l’importo verrà definito tenendo conto del principio della commisurazione della popolazione dei Comuni interessati .

Art. 39

Norma finale

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
  2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all’Albo pretorio dei comuni aderenti.